F.A.Q
L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il programma nazionale obbligatorio di aggiornamento per tutti i professionisti sanitari, volto a garantire l’adeguamento continuo delle competenze cliniche, scientifiche e organizzative.
I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) indicano la quantità di formazione svolta da un professionista sanitario nell’ambito delle attività ECM.
Questi crediti:
- Vengono assegnati dal Provider (l’ente accreditato che organizza il corso) per ogni evento formativo;
- Sono riconosciuti ai partecipanti dopo la verifica dell’apprendimento (es. test finali);
- Possono essere attribuiti anche a docenti e tutor coinvolti nel programma formativo;
- Sono validi su tutto il territorio nazionale.
(Riferimento normativo: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010 – pag. 7)
Ogni farmacista è tenuto ad acquisire 150 crediti ECM nel triennio formativo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Cosa c’è da sapere:
- Non ci sono obblighi annuali: non è più richiesto ottenere 50 crediti ogni anno.
- I 150 crediti possono essere distribuiti liberamente nei tre anni.
(È quindi possibile acquisirli tutti in un solo anno, oppure distribuirli nel tempo.) - Si consiglia comunque di svolgere la formazione in modo equilibrato lungo tutto il triennio.
- Restano valide le regole su esoneri, esenzioni e riduzioni, secondo le decisioni della Commissione Nazionale ECM.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Entro questa data i professionisti sanitari devono completare l’obbligo formativo previsto.
Sì. Grazie alla proroga, è possibile imputare i crediti mancanti del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025.
Il portale Co.Ge.A.P.S. consente di effettuare lo spostamento e la gestione dei crediti fino al 30 giugno 2026, per consentire la rendicontazione dei provider.
I crediti compensativi sono una novità introdotta nel 2025 dalla Commissione Nazionale ECM.
Si tratta di crediti ECM in più rispetto al minimo richiesto (150 per triennio) che il professionista ha accumulato in un periodo formativo. Questi crediti “in eccedenza” possono essere utilizzati per compensare eventuali debiti rimasti scoperti in trienni precedenti.
Esempio:
- Se nel triennio 2023-2025 acquisisci 170 crediti, 20 di questi sono “eccedenti”.
- Tali 20 crediti possono essere spostati per coprire un debito formativo che avevi nel triennio 2020-2022.
I crediti compensativi possono essere utilizzati per i trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 e 2023-2025, e resteranno validi fino al 31 dicembre 2028.
Quando si dice che i crediti compensativi resteranno validi fino al 31 dicembre 2028, significa che:
- hai tempo fino a quella data per utilizzare gli eventuali crediti in eccedenza (cioè quelli maturati oltre i 150 richiesti in un triennio) per coprire debiti formativi di trienni passati;
- dopo il 31 dicembre 2028 non sarà più possibile “spostare” o usare i crediti eccedenti dei vari trienni per compensare i debiti dei periodi precedenti.
In pratica: il meccanismo dei crediti compensativi ha una scadenza temporale: dal 2025 fino al 2028 puoi usarli per metterti in regola con gli obblighi ECM degli anni passati.
Sì. La Delibera CNFC del 3 luglio 2025 ha introdotto i bonus premiali per i professionisti che risultano “certificabili” nei trienni passati.
- Se sei certificabile nei trienni 2014-2016, 2017-2019 o 2020-2022, ottieni +20 crediti automaticamente nel triennio 2023-2025 e altri +20 crediti nel triennio 2026-2028.
- Se il tuo obbligo formativo decorre dal triennio 2017-2019, il bonus è di +15 crediti per ciascun triennio (2023-2025 e 2026-2028).
- Se decorre dal triennio 2020-2022, il bonus è di +10 crediti per ciascun triennio (2023-2025 e 2026-2028).
Non è necessario fare richiesta: i crediti vengono riconosciuti automaticamente dal portale Co.Ge.A.P.S., a condizione che il professionista sia in regola con i trienni di riferimento.
Il dossier formativo è uno strumento facoltativo che consente al professionista di pianificare i propri obiettivi formativi per il triennio. Compilarlo può dare diritto a crediti bonus ECM (fino a 30), se vengono rispettati gli obiettivi formativi selezionati. Può essere compilato sul portale Co.Ge.A.P.S.
Sì. Il dossier formativo, individuale o di gruppo, consente di ottenere:
20 crediti aggiuntivi se il dossier era già stato rispettato anche nel triennio 2020-2022.
30 crediti nel triennio 2023-2025 se attivato e rispettato.
Gli operatori sanitari possono ottenere crediti ECM attraverso tre modalità principali:
- Eventi formativi residenziali
- Congressi, conferenze, seminari e corsi in presenza.
- Formazione a distanza (FAD)
- Corsi online accreditati.
- Formazione sul campo (FSC)
- Attività pratiche svolte nel proprio contesto lavorativo, supervisionate e strutturate.
I corsi devono essere accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), oppure dalle Regioni o dalle Province autonome.
I crediti ECM ottenuti da corsi accreditati dalla CNFC sono validi su tutto il territorio nazionale. Al contrario, i crediti rilasciati da corsi FAD organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome sono validi solo per i professionisti che operano nel territorio dell’ente accreditante.
Secondo i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”, approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 (vedi pagine 6 e 15, nota 4), esistono dei limiti per alcune tipologie di attività formative.
In particolare, per le seguenti attività:
- Tipologia 2: Eventi residenziali (convegni, congressi, simposi, conferenze)
- Tipologia 5: FSC – Gruppi di miglioramento
- Tipologia 6: FSC – Attività di ricerca
- Tipologia 10: Docenza e tutoring
il numero massimo di crediti ECM che un professionista sanitario può ottenere da queste attività non può superare il 60% del totale previsto nel triennio.
Considerando che il monte crediti triennale è di 150 crediti, da queste tipologie è possibile acquisire al massimo 90 crediti.
I professionisti sanitari possono essere esonerati dall’obbligo formativo ECM in alcune situazioni specifiche. In genere, l’esonero è riconosciuto nella misura di 4 crediti ECM per ogni mese in cui si verifica una delle seguenti condizioni (a patto che la sospensione dell’attività lavorativa superi i 15 giorni):
- Formazione post-base
Sono esonerati i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (ad esempio: specializzazioni, master, dottorati), purché:- la formazione sia coerente con la professione sanitaria esercitata;
- si svolga durante l’attività professionale;
- abbia una durata di oltre 15 giorni per ciascun mese.
(In questo caso, l’esonero corrisponde a 4 crediti ECM per ogni mese di formazione.)
- Assenze per motivi personali o familiari:
Sono previsti esoneri ECM in caso di maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento (anche internazionale), assistenza a figli con disabilità, gravi motivi familiari o personali come aspettativa, malattia o terapie per patologie gravi, e permessi retribuiti per gravi patologie. - Zone colpite da calamità naturali
Professionisti domiciliati o operanti in aree colpite da disastri naturali (come terremoti o alluvioni) possono essere esonerati, limitamente al periodo indicato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in base a:
Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012;
Decisione della Commissione del 20 giugno 2012.
Nota importante sull’esonero per assenze dal lavoro
Se il periodo di assenza (es. congedo maternità, aspettativa, ecc.) copre due anni diversi, l’esonero si applica all’anno in cui l’assenza è stata maggiore.
Esempio: se l’astensione obbligatoria è da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esonero vale solo per il 2003.
I crediti eventualmente acquisiti nell’anno esonerato non possono essere trasferiti all’anno successivo.
Valutazioni particolari
La Commissione nazionale per la formazione continua può valutare caso per caso eventuali situazioni non previste espressamente.
Il mancato completamento dell’obbligo ECM può comportare sanzioni disciplinari, soprattutto per i professionisti iscritti a ordini o collegi. Alcuni ordini professionali stanno già legando il rispetto dell’obbligo ECM alla validità dell’iscrizione all’albo.
Puoi consultare la tua situazione formativa accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. (https://www.coogeaps.it) con SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La nuova norma introdotta nel Jobs Act Autonomi ha modificato la percentuale di deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione, aggiornamento e convegni. La deducibilità passa dal 50% al 100%, purché il totale delle spese non superi i 10.000 euro annui.
Quali sono le spese di formazione deducibili al 100%?
I professionisti possono dedurre integralmente dal reddito i seguenti costi:
- Spese per l’iscrizione a master;
- Spese per partecipare a corsi di formazione;
- Spese per partecipare a corsi di aggiornamento professionale;
- Spese di iscrizione a convegni e congressi