F.A.Q

L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il programma nazionale obbligatorio di aggiornamento per tutti i professionisti sanitari, volto a garantire l’adeguamento continuo delle competenze cliniche, scientifiche e organizzative.

I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) indicano la quantità di formazione svolta da un professionista sanitario nell’ambito delle attività ECM.
Questi crediti:

  1. Vengono assegnati dal Provider (l’ente accreditato che organizza il corso) per ogni evento formativo;
  2. Sono riconosciuti ai partecipanti dopo la verifica dell’apprendimento (es. test finali);
  3. Possono essere attribuiti anche a docenti e tutor coinvolti nel programma formativo;
  4. Sono validi su tutto il territorio nazionale.

(Riferimento normativo: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010 – pag. 7)

Ogni farmacista è tenuto ad acquisire 150 crediti ECM nel triennio formativo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Cosa c’è da sapere:

  • Non ci sono obblighi annuali: non è più richiesto ottenere 50 crediti ogni anno.
  • I 150 crediti possono essere distribuiti liberamente nei tre anni.
    (È quindi possibile acquisirli tutti in un solo anno, oppure distribuirli nel tempo.)
  • Si consiglia comunque di svolgere la formazione in modo equilibrato lungo tutto il triennio.
  • Restano valide le regole su esoneri, esenzioni e riduzioni, secondo le decisioni della Commissione Nazionale ECM.

Il dossier formativo è uno strumento facoltativo che consente al professionista di pianificare i propri obiettivi formativi per il triennio. Compilarlo può dare diritto a crediti bonus ECM (fino a 30), se vengono rispettati gli obiettivi formativi selezionati. Può essere compilato sul portale Co.Ge.A.P.S.

Gli operatori sanitari possono ottenere crediti ECM attraverso tre modalità principali:

  • Eventi formativi residenziali
    • Congressi, conferenze, seminari e corsi in presenza.
  • Formazione a distanza (FAD)
    • Corsi online accreditati.
  • Formazione sul campo (FSC)
    • Attività pratiche svolte nel proprio contesto lavorativo, supervisionate e strutturate.

I corsi devono essere accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), oppure dalle Regioni o dalle Province autonome.

I crediti ECM ottenuti da corsi accreditati dalla CNFC sono validi su tutto il territorio nazionale. Al contrario, i crediti rilasciati da corsi FAD organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome sono validi solo per i professionisti che operano nel territorio dell’ente accreditante.

Secondo i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”, approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 (vedi pagine 6 e 15, nota 4), esistono dei limiti per alcune tipologie di attività formative.

In particolare, per le seguenti attività:

  • Tipologia 2: Eventi residenziali (convegni, congressi, simposi, conferenze)
  • Tipologia 5: FSC – Gruppi di miglioramento
  • Tipologia 6: FSC – Attività di ricerca
  • Tipologia 10: Docenza e tutoring

il numero massimo di crediti ECM che un professionista sanitario può ottenere da queste attività non può superare il 60% del totale previsto nel triennio.

Considerando che il monte crediti triennale è di 150 crediti, da queste tipologie è possibile acquisire al massimo 90 crediti.

I professionisti sanitari possono essere esonerati dall’obbligo formativo ECM in alcune situazioni specifiche. In genere, l’esonero è riconosciuto nella misura di 4 crediti ECM per ogni mese in cui si verifica una delle seguenti condizioni (a patto che la sospensione dell’attività lavorativa superi i 15 giorni):

  • Formazione post-base
    Sono esonerati i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (ad esempio: specializzazioni, master, dottorati), purché:
    • la formazione sia coerente con la professione sanitaria esercitata;
    • si svolga durante l’attività professionale;
    • abbia una durata di oltre 15 giorni per ciascun mese.

(In questo caso, l’esonero corrisponde a 4 crediti ECM per ogni mese di formazione.)

  • Assenze per motivi personali o familiari:
    Sono previsti esoneri ECM in caso di maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento (anche internazionale), assistenza a figli con disabilità, gravi motivi familiari o personali come aspettativa, malattia o terapie per patologie gravi, e permessi retribuiti per gravi patologie.
  • Zone colpite da calamità naturali
    Professionisti domiciliati o operanti in aree colpite da disastri naturali (come terremoti o alluvioni) possono essere esonerati, limitamente al periodo indicato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in base a:
    Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012;
    Decisione della Commissione del 20 giugno 2012.

Nota importante sull’esonero per assenze dal lavoro
Se il periodo di assenza (es. congedo maternità, aspettativa, ecc.) copre due anni diversi, l’esonero si applica all’anno in cui l’assenza è stata maggiore.
Esempio: se l’astensione obbligatoria è da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esonero vale solo per il 2003.

I crediti eventualmente acquisiti nell’anno esonerato non possono essere trasferiti all’anno successivo.

Valutazioni particolari
La Commissione nazionale per la formazione continua può valutare caso per caso eventuali situazioni non previste espressamente.

Il mancato completamento dell’obbligo ECM può comportare sanzioni disciplinari, soprattutto per i professionisti iscritti a ordini o collegi. Alcuni ordini professionali stanno già legando il rispetto dell’obbligo ECM alla validità dell’iscrizione all’albo.

Puoi consultare la tua situazione formativa accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. (https://www.coogeaps.it) con SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La nuova norma introdotta nel Jobs Act Autonomi ha modificato la percentuale di deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione, aggiornamento e convegni. La deducibilità passa dal 50% al 100%, purché il totale delle spese non superi i 10.000 euro annui.

Quali sono le spese di formazione deducibili al 100%?

I professionisti possono dedurre integralmente dal reddito i seguenti costi:

  • Spese per l’iscrizione a master;
  • Spese per partecipare a corsi di formazione;
  • Spese per partecipare a corsi di aggiornamento professionale;
  • Spese di iscrizione a convegni e congressi

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Professione Farmacia
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